Micromobilità elettrica: cosa è
Definizione
La micromobilità è un fenomeno in continua crescita ed in continua definizione, che prende in considerazione tutto quell’insieme di piccoli veicoli utilizzati per brevi spostamenti o spostamenti multimodali (in abbinamento, ad esempio, al treno o all’automobile), come monopattino elettrico, e-bike o bici a pedalata assistita, monowheel, overboard e segway. Il grande vantaggio è legato alla possibilità di viaggiare in modo sostenibile, a zero emissioni.
Cosa prevede la legge?
Le norme che regolano e disciplinano il possesso e la circolazione dei mezzi di micromobilità elettrica sono per la maggior parte contenute nel Codice della Strada agli articoli 12, 50 e 68. Sono, poi, intervenuti diversi Decreti che hanno disciplinato aspetti specifici, da ultimo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con data 18 agosto, che rende operative nuove regole per chi decide di spostarsi su due ruote, in vigore:
- per tutti i nuovi veicoli dal 30 settembre
- per i circolanti a partire dal 1°gennaio 2024
In generale, le biciclette elettriche o a pedalata assistita, purchè rispettino dei limiti ben precisi, di potenza e velocità, vengono equiparate in tutto e per tutto a dei normali velocipedi. Questo significa nessun obbligo fiscale né altri oneri assicurativi. Al contrario, le biciclette a pedalata assistita o e-bike che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h sono equiparate, invece, a ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino). Esiste un divieto generale di trasportare sulla bicicletta passeggero, ma per analogia a quanto previsto per le normali biciclette, è possibile trasportare bambini fino a 8 anni di età, utilizzando gli appositi seggiolini che è possibile agganciare alla bicicletta stessa. Vige l’obbligo di avere installato un dispositivo luminoso che preveda la possibilità di essere visti dagli altri mezzi.
Per quanto riguarda i monopattini e i veicoli elettrici di micromobilità possono essere guidati soltanto da conducenti maggiorenni o da minorenni in possesso della patente AM. Il limite di velocità rimane fissato a 6 km/h nelle aree pedonali, negli altri spazi invece il limite di velocità passa da 25 a 20 km/h. Fuori dai centri abitati i monopattini possono circolare solo sulle piste ciclabili. All’interno dei centri abitati, invece, la circolazione è consentita su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. La circolazione e la sosta sui marciapiedi è espressamente vietata, è invece consentito in alcuni Comuni il parcheggio del mezzo sul marciapiede.
I piccoli veicoli elettrici devono avere obbligatoriamente un campanello, una luce fissa gialla o bianca anteriore e catarifrangenti posteriori, oltre a dover disporre di potenza nominale massima non superiore ai 500 watt. È vietato il trasporto di altri passeggeri o il traino di oggetti.
Sebbene per legge non sia obbligatorio, è sempre consigliabile indossare il casco e prendere in considerazione la stipula di coperture assicurative ad hoc per proteggersi in caso di infortuni e/o di danni a terzi.
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photo: moustachebikes.com