Le proroghe del Decreto Cura Italia
Revisioni, patenti di guida e assicurazioniIl Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, famoso ormai come Cura Italia, emanato per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disciplinato e concesso alcune proroghe anche per atti amministrativi, concessioni, autorizzazioni, collaudi, revisioni, assicurazioni e patenti di guida.
Di seguito, facciamo chiarezza sull’ambito di applicazione di alcune di esse.
1. Revisione
Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale sia periodica, l’art. 92, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 (e, successivamente, le indicazioni operative del Ministero dell’Interno), ha previsto che:
- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (prima, quindi, del 17 marzo 2020) o in scadenza entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020, senza avere effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che dovranno essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimarrà valida la scadenza originaria, senza proroga alcuna.
2. Patente di guida
L’art. 104 del D.L. ha prorogato al 31 agosto 2020 la scadenza di validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.
Fra i documenti di identità o riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000, rientra la patente di guida: pertanto, come chiarito dalla circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020, le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.
3. Assicurazioni
In adeguamento alle disposizioni governative del D.L. 18/2020 (art. 125, commi 2 e 3), è disposta una proroga anche per il settore assicurativo: per tutte le polizze, di tutto il territorio italiano, in scadenza tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Luglio 2020, il c.d. “periodo di comporto” passa da 15 a 30 giorni.
Pertanto vengono prolungati a 30 giorni i termini di mora entro i quali può essere pagato il premio di rinnovo e fino a tale termine sarà assicurata la copertura in caso di eventuali sinistri.
Si faccia attenzione: la maggior parte delle compagnie assicurative prevede la proroga per la sola garanzia RC auto, con l’esclusione delle garanzie accessorie incluse in polizza (ad es. incendio e furto o assistenza stradale).
Vi consigliamo di contattarci o di contattare il vostro consulente assicurativo per ottenere informazioni specifiche.