Le proroghe del Decreto Cura Italia
Revisioni, patenti di guida e assicurazioniIl Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, famoso ormai come Cura Italia, emanato per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disciplinato e concesso alcune proroghe anche per atti amministrativi, concessioni, autorizzazioni, collaudi, revisioni, assicurazioni e patenti di guida.
Di seguito, facciamo chiarezza sull’ambito di applicazione di alcune di esse.
1. Revisione
Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale sia periodica, l’art. 92, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 (e, successivamente, le indicazioni operative del Ministero dell’Interno), ha previsto che:
- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (prima, quindi, del 17 marzo 2020) o in scadenza entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020, senza avere effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che dovranno essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio